(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Val d'Aosta n. 14
                         del 5 aprile 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Modificazione all'Art. 7
    1. Il comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale 31 dicembre 1999,
n.  44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole
di  sci  in  Valle  d'Aosta.  Abrogazione  delle  leggi  regionali 10
dicembre  1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n.
74), e' sostituito dal seguente:
    «1.  Si  considera  esercizio  saltuario  della professione nella
Regione  l'attivita'  ivi  svolta da maestri di sci provenienti con i
loro   clienti  da  altre  regioni  italiane,  regolarmente  iscritti
all'albo   professionale   della  Regione  o  provincia  autonoma  di
provenienza».