(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Val d'Aosta n. 14 del 5 aprile 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazione all'Art. 7 1. Il comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 10 dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), e' sostituito dal seguente: «1. Si considera esercizio saltuario della professione nella Regione l'attivita' ivi svolta da maestri di sci provenienti con i loro clienti da altre regioni italiane, regolarmente iscritti all'albo professionale della Regione o provincia autonoma di provenienza».